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Si ricorda che i contributi dei consorzi obbligatori di bonifica sono deducibili dal reddito. Pertanto, con la dichiarazione dei redditi (mod.730 o UNICO), dell’anno d’imposta per il quale si è provveduto al versamento, è possibile indicare nel rigo “altri oneri deducibili ” i tributi consortili con la descrizione “Bonifica.

L’articolo 10, comma 1, lettera a), del Tuir (DPR 917/1986) prevede che siano dedotti dal reddito complessivo, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, “i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione”.

Con la Risoluzione n. 307 del 23/09/2002 l’Agenzia delle Entrate ha formulato parere favorevole riguardo alla possibilità di riconoscere i contribuiti consortili quali oneri deducibili per i consorziati, in linea con quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, lettera a, del Tuir, il quale fa dipendere la deducibilità dei contributi dalla natura obbligatoria del consorzio, stabilita per legge o da provvedimenti amministrativi.

Nella fattispecie in esame i contributi consortili sono obbligatori per gli effettivi proprietari e le somme iscritte a ruolo ogni anno, comprendenti anche contributi relativi agli anni precedenti, sono deducibili in base al principio di cassa.Pertanto, se tali contributi consortili sono stati saldati nell’anno di iscrizione a ruolo possono essere dedotti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno successivo.

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A partire dal 2013 (con effetti sulla denuncia dei redditi 2012), in conseguenza dei rapporti fra IMU e Imposte sui Redditi, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 5/E del 11 marzo 2013, sosteneva che, per i contributi a carico degli immobili i cui redditi non erano più soggetti a IRPEF, non sussistevano più le condizioni per la deducibilità del contributo di bonifica di cui all’art. 10 lettera a) del D.P.R. 917/1986, non essendo più concorrenti a formare il reddito lordo complessivo.
Con la risoluzione 44/E del 4 luglio 2013, l’Agenzia delle Entrate ora sostiene invece che “…la deducibilità dei contributi obbligatori dal reddito complessivo sia possibile nei casi in cui, in assenza di IMU, i redditi degli immobili su cui gravano i contributi stessi avrebbero concorso al reddito complessivo…”.
Con la risoluzione 44/E del 4 luglio 2013 l’Agenzia delle Entrate ha quindi riconosciuto l’applicazione della deducibilità dei contributi di bonifica anche in relazione agli immobili non affittati o non locati, soggetti a IMU, per i quali la deducibilità era stata esclusa con la circolare 5/E del 11 marzo 2013 della stessa Agenzia.

Al fine di poter usufruire della deducibilità del contributo, ricorrendone le condizioni, è necessario conservare per intero l’avviso di pagamento o la cartella di pagamento e la quietanza relativa al versamento effettuato. La sola quietanza non è sufficiente per documentare il diritto alla deduzione. La natura del contributo versato e i dati catastali degli immobili cui esso si riferisce sono infatti indicati solo sull’avviso o sulla cartella e non sul RAV o sulla ricevuta di versamento.

Si ricorda che la deduzione dei contributi di bonifica si esercita in relazione all’anno solare in cui è avvenuto il relativo versamento, indipendentemente dall’anno di competenza del contributo versato.

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